Mazara del Vallo, “stretta” sugli effetti negativi della movida

In vigore una nuova ordinanza sindacale: limitazioni alla vendita di alcoolici e regolamentazione oraria delle diffusioni sonore

“D’intesa con la Prefettura di Trapani e nel rispetto di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di prevenire effetti negativi della movida, quali episodi di disturbo, atti di vandalismo, risse e conseguenze negative dell’uso di alcool, abbiamo emanato un’ordinanza che oltre ad aspetti di sicurezza urbana, prevede anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento”.

Lo annuncia il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci rendendo noto che è in vigore l’ordinanza sindacale n. 34 del primo luglio 2022.

L’ordinanza per tutto il periodo estivo (fino al 30 settembre) mira a:

– stabilire opportune regole tendenti a garantire da un lato l’abbattimento dell’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall’altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente;

– evitare l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituendo degrado ambientale e pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

In particolare fino al prossimo 30 settembre: è’ vietata la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali; attività di commercio; distributori automatici.

È vietata, inoltre, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 conformemente e quanto disposto del D.L 20 febbraio 2015 n. 14.

Nel reparto dell’acustica, “fatto salvo – si legge nell’ordinanza – il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
– Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
– Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
– La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana che va dal 12 al 20 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 02,00.

L’attività musicale all’aperto, (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, ecc) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari: dal lunedì al giovedì fino alle ore 00,30; il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30

In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00.

“Le violazioni della presente Ordinanza (anche di una singola prescrizione) – si legge nel provvedimento – comporteranno l’immediata inibizione dell’attività musicale – sia all’aperto che al chiuso – nei confronti dell’esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

– Alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

– Alla seconda violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

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