Recesso o modifica unilaterale di contratto, come reagiscono i fornitori ad aumenti di luce e gas

Se da un lato il decreto legge n.115 2022 Aiuti bis, ha impedito all’articolo n.3 le modifiche unilaterali del contratto luce e gas in essere (fin ad aprile 2023), dall’altro è sempre consentita la possibilità alle parti (fornitore & consumatore) di retrocedere dal contratto

Lo scopo del decreto Aiuti bis, è sicuramente quello di agevolare gli utenti che devono far fronte al caro bolletta. Ho già parlato dei punti più importanti del testo nella precedente pubblicazione ma oggi, è necessario fare chiarezza su una delle conseguenze dell’intervento da parte del governo.

Il tanto discusso art. 3 recita:

“1. Fino al 30 aprile 2023 e’ sospesa l’efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorché sia  contrattualmente  riconosciuto  il diritto  di   recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma  1  sono  inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima  della  data  di entrata in vigore  del presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche contrattuali si siano già perfezionate.”

Con questo articolo si tutela l’utente da aumenti improvvisi causati da una modifica unilaterale del contratto in essere con il proprio fornitore. Il fornitore, infatti, prima della nuova disposizione, aveva la possibilità, dando un preavviso di almeno 3 mesi, di modificare le condizioni economiche del contratto luce e gas, variando rispettivamente sia il prezzo della luce che del gas. L’utente in questo caso poteva o restare con il suo fornitore, accettando tacitamente le modifiche, o cambiare fornitore. La comunicazione dei nuovi prezzi avveniva esclusivamente o tramite posta elettronica o tramite lettera scritta.

Oggi ciò non è più possibile, peraltro con effetto retroattivo. Ciò significa che i fornitori fino ad aprile 2023, non possono modificare i prezzi dei loro utenti e, se hanno inviato una comunicazione anche prima dell’entrata in vigore del decreto legge n,115, la stessa sarà inefficace. Il decreto legge è entrato in vigore il 10/08/2022, dunque tutte le comunicazioni poste in essere dal fornitore aventi a oggetto la modifica unilaterale del contratto,  prima del 10 di agosto o subito dopo, non hanno validità. Salvo, ovviamente, modifiche già perfezionate, in quanto l’utente sta già pagando la luce o il gas con i nuovi corrispettivi per tempo comunicati dal fornitore.

L’art n.3 tutela anche gli utenti da eventuali comunicazioni effettuate da parte di operatori telefonici che, spesso, utilizzavano come leva di vendita, la scadenza del contratto, spacciandosi per il fornitore al quale apparteneva la persona che veniva contattata, per fare un contratto con un altro Ente, spesso, a prezzi più elevati.

Ma qual’è il risvolto della medaglia?

Il diritto di recesso consente sia al cliente che al fornitore, di recedere dal contratto. Dunque se per l’art n.3 del decreto legge n.115 il fornitore non può modificare il contratto in essere, può esercitare il diritto di recesso. Il fornitore con un preavviso di almeno 3 mesi, può retrocedere dal contratto. Non sono mancate le comunicazioni, recentemente, da parte del fornitore che, non riuscendo a rispettare il contratto in essere a causa dell’aumento della materia prima e al contempo non potendolo modificare, ha esercitato il diritto di recesso. In questo caso l’utente che riceve tale comunicazione, ha la possibilità di cercare un nuovo fornitore o verrà assegnato ad un fornitore di ultima istanza, tendenzialmente ritornerà al servizio elettrico nazionale. Infatti, è riconosciuta la possibilità di retrocedere dal contratto anche al fornitore, purché, si tratti di fornitore appartenente al mercato libero della luce e del gas.

Bisogna quindi attenzionare eventuali comunicazioni da parte del nostro fornitore (posta elettronica o posta sintetica) e capire come comportarci, tenendo presente che, salvo recesso, fino ad aprile 2023 nessuno potrà modificare le condizioni economiche sottoscritte a suo tempo.

E’ un momento molto difficile, e la risposta dei fornitori, anche loro in sofferenza, non sta tardando ad arrivare. C’è chi non accoglie più nuovi utenti, c’è chi non porta avanti il rapporto contrattuale esercitando il diritto di recesso. Il risparmio, tema delicatissimo in questa fase di mercato, forse non lo può più garantire neppure il fornitore al quale apparteniamo da sempre, per certi versi. La differenza, adesso più che mai, la possiamo fare noi, adottando delle strategie per risparmiare sia sul consumo luce che sul consumo gas. Difficilmente, in questo periodo, troveremo delle proposte competitive per cambiare il nostro fornitore, a meno che, non siamo costretti a farlo.

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