La quinta sezione penale e per le misure di prevenzione della Corte d’appello di Palermo ha accolto il ricorso riguardante il 36enne M.D.M. – difeso dall’avvocato Natale Pietrafitta del Foro di Marsala – nei cui confronti si era pronunciato il Tribunale di Trapani applicando la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale a seguito di un presunto caso di maltrattamenti in famiglia.
I giudici trapanesi avevano disposto la misura per la durata di tre anni con il pagamento di una cauzione di 500 euro, ritenendo il sussistere dell’elemento della pericolosità sociale del soggetto anche in base alla condanna riportata dall’uomo nel 2010 per minaccia, danneggiamento, lesioni personali e violenza privata e a quella, successiva, solo per minaccia e non per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della compagna convivente T.V.
L’uomo era stato anche sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa nell’ambito di un altro procedimento penale riguardante sempre la compagna.
La donna aveva poi ritrattato le accuse inviando una lettera al gip ma senza spiegare chiaramente le motivazioni del suo ripensamento.
Contro tale decisione ha proposto appello il legale dell’uomo sostenendo l’insussistenza della pericolosità sociale del suo assistito stante l’assoluzione pronunciata sui fatti risalenti al 2006 e l’inconsistenza indiziaria delle successive dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla donna nel febbraio 2020, poi smentite nella missiva inviata al gip.
I giudici della Corte d’appello palermitana hanno ritenuto fondato il ricorso essenzialmente perché non è stata giudizialmente raggiunta la prova della sussistenza dei maltrattamenti come comportamenti continui e ripetuti nei confronti della donna, anche a fronte delle sue dichiarazioni contraddittorie e reticenti che sono state ritenute infondate dal Tribunale di Trapani che ha poi mandato assolto il 36enne.
Vero è, ricordano i giudici della Corte d’Appello, che ai sensi della dichiarazione di pericolosità sociale possono essere valutati elementi che nel processo penale non hanno portato ad una condanna ma, come in questo caso, all’assoluzione dell’indagato, ma bisogna comunque tenere conto che se si tratta di elementi fondamentali che sono stati smentiti nell’ambito del processo penale, questi non possono essere posti alla base di una dichiarazione di pericolosità sociale del soggetto e, quindi, di una misura di prevenzione personale a suo carico come è quella della sorveglianza speciale che è stata, quindi, revocata.