L’esperta risponde: tutti i dubbi su gas e luce [Parte 4]

In settimana i lettori di Trapanisi.it hanno inviato alla nostra esperta alcune domande

Grazie alla collaborazione dei lettori, procediamo con il quarto botta e risposta. Anche questa volta tramite l’interazione dei lettori, sono state selezionate cinque domande interessanti che consentono di approfondire la grande tematica dell’elettricità e gas metano.

1 – Il prezzo della luce e del gas sta scendendo?

Confermo che il prezzo sia della luce che del gas è in discesa. Lo conferma il valore del PUN (prezzo unico nazionale dell’elettricità) e del PSV (punto di scambio virtuale, riferito al costo del gas): PUN dicembre 2022 0,294 PUN novembre 2022 0,224 PUN ottobre 2022 0,211 ; PSV novembre 2022 0,975 PSV ottobre 2022 0,835  PSV settembre 2022 1,962. Possiamo dire che, per la corrente elettrica, siamo ben lontani dal valore di questa estate 0,543 centesimi a kWh e per il gas metano siamo ben lontani dal prezzo di agosto 2022, ovvero 2,50 centisimi per smc. Sperando che, il prezzo continui a scendere e, gli utenti che hanno una tariffa variabile, continuino a pagare meno. Ricordo infatti che gli utenti che hanno un prezzo bloccato, continuano a pagare sia la luce che il gas, sulla base del prezzo che hanno sottoscritto attraverso il contratto stipulato con il loro fornitore.

2 – Il Governo si è espresso circa gli oneri di sistema sulla bolletta luce? Mi riferisco all’ultima Sua pubblicazione, vorrei avere degli aggiornamenti.

Sarà l’argomento della prossima pubblicazione, ma già anticipo che con la legge di bilancio 2023 è confermato per il primo trimestre del 2023 l’azzeramento degli oneri di sistema  bollette luce con novità positive anche per gli oneri di sistema delle bollette gas. Approfondirò con il prossimo articolo interamente dedicato alle novità introdotte.

3 – Ci saranno delle tariffe a prezzo bloccato nel 2023?

In realtà anche adesso troviamo delle tariffe a prezzo bloccato, ma presentano dei valori, intesi in termini di prezzo, molto elevati, oscillano dai 0,45 centesimi a kWh ad un massimo di 0,50 centesimi. Per il gas stesso discorso, valori pari a 1,90 per smc. Ritengo che, in caso di cambio fornitore, sarebbe opportuno scegliere delle tariffe a prezzo variabile, visto che il mercato è in discesa. Aggiungo però che, se il PUN e l’indice PSV continueranno a diminuire, probabilmente nella primavera del 2023, si troveranno delle tariffe a prezzo bloccato più basse di adesso, in quanto i valori di riferimento saranno quelli dell’ultimo trimestre.

4 – Quale sarà il prezzo della corrente elettrica per gli utenti del Servizio Elettrico Nazionale?

Nell’ultimo trimestre ottobre/dicembre 2022, il valore del kWh è stato pari a 0,51 centesimi. Adesso con le recenti riduzioni il prezzo dovrebbe (ancora non ne abbiamo la certezza, bisogna attendere la pubblicazione ufficiale sul sito dell’ARERA) essere pari a 0,36 centesimi a kWh.

5 – È vero che alcuni fornitori sono sotto inchiesta per non aver rispettato le direttive sulla modifica unilaterale del contratto luce e gas?

Facciamo un passo indietro, con  il decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Aiuti-bis) L’articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Tuttavia, in base alle indagini dell’Antitrust, solo la metà delle imprese energetiche attive in Italia avrebbero rispettato il decreto, mentre le altre avrebbero continuato a far lievitare le tariffe. In particolare, alle sette società finite ora sotto la lente dell’Autorità, è stato contestato di non aver sospeso l’invio delle comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche e di aver proseguito nell’imporre ai consumatori condizioni peggiorative per il rinnovo dei prezzi di fornitura. Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7,5 milioni (di cui 7.546.963). Tra questi, 2,6 milioni avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo. In base a quanto stabilito dall’Agcm, le imprese in questione avranno quindi sette giorni di tempo per difendersi dalle accuse, ma se non ci riusciranno dovranno immediatamente sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto.

Alcuni fornitori hanno risposto a tali accuse, rendendosi disponibili ad eventuali controlli per verificare il corretto comportamento della società fornitrice nei confronti del consumatore; altri hanno fatto leva sul fatto che, le modifiche unilaterali del contratto e le relative comunicazioni, riguardano soltanto gli utenti che hanno un contratto in scadenza.

Mi sento di aggiungere che, l’articolo 3 nel suo testo non specifica quale clausola contrattuale debba essere considerata inefficace, nel senso che, non specifica cosa accade nel caso di scadenza di contratto, limitandosi a sospendere “ l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo“. Questo rende l’articolo soggetto a due interpretazioni:

A- posso modificare il contratto se è in fase di scadenza, perché il testo non fa specifico riferimento alla casistica, ma NON posso modificare contratti in essere non ancora scaduti;

B- non posso modificare i contratti in essere anche se in fase di scadenza perché la clausola contrattuale che parla di modifica del contratto in caso di scadenza dello stesso, è nulla.

In realtà il contratto luce o gas che sia, NON PUÒ ESSERE MODIFICATO PRIMA DELLA SUA SCADENZA (in genere 12 o 24 mesi), indipendentemente dall’art 3. Quindi, se mi posso permettere di avanzare un interpretazione, l’art 3 dovrebbe, per forza di cose, e, sulla base di un contratto che fa sorgere un vincolo da parte del fornitore di rispetto delle condizioni sottoscritte dall’utente, riferirsi alle ipotesi di scadenza, l’unica fattispecie in cui il fornitore può cambiare le carte in tavola, applicando nuovi costi. Quindi l’articolo 3, a mio avviso, impedirebbe le modifiche del contratto anche e/o soltanto, ad esclusione, in caso di scadenza. Cadrebbe quindi la giustificazione dei fornitori che hanno motivato le loro comunicazioni circa i nuovi costi, per scadenza contratto, perché illegittime e in contrasto con la recente normativa. Ma, non sono un giudice e, non ho messo io sotto inchiesta i fornitori, bisogna attendere un provvedimento ufficiale da parte di chi, ne ha le competenze.

Gentile Lettrice, io La ringrazio per questa sua domanda, è servita da spunto di riflessione e consapevolezza, bisogna però attendere l’esito dell’inchiesta.

L’almanacco di oggi mercoledì 24 aprile 2024

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