L’esperta risponde: tutti i dubbi su gas e luce [Parte 3]

In settimana i lettori di Trapanisi.it hanno inviato alla nostra esperta alcune domande

Grazie alla collaborazione dei lettori, procediamo con il terzo botta e risposta. Anche questa volta, tramite l’interazione dei lettori, sono state selezionate quattro domande interessanti che consentono di approfondire la grande tematica dell’elettricità e gas metano.

1- Un caro lettore che si trova nel servizio elettrico nazionale per la luce e nel mercato tutelato del gas metano per la sua fornitura di gas, condivide la sua idea di non voler cambiare fornitore, nonostante la possibile chiusura del mercato tutelato gas, e mi chiede chi è, in Sicilia, il fornitore di ultima istanza.

Approfitto di questa domanda per annunciare che il nuovo Governo con il Decreto Aiuti Quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2022, ha prorogato la cessazione del mercato tutelato gas, al 10 gennaio 2024, stessa data in cui è prevista la cessazione del mercato tutelato luce. Premetto che, nelle precedenti pubblicazioni, quando ho parlato di cessazione del mercato tutelato, non ho espresso preferenze sul da farsi, anzi, ho illustrato la situazione intesa in termini di mercato precisando la differenza tra mercato libero e servizio a tutele graduali. La finalità è quella di informare, quanto più possibile, i Nostri lettori, ciascuno poi decide ciò che è meglio. Ritengo comunque che, la possibilità di effettuare ricerche di mercato, prima della cessazione del mercato tutelato, anche a scopo informativo e di confronto, sia una mossa importante, sia per arricchire il bagaglio informativo, sia per verificare esattamente cosa accade all’interno del mercato libero dell’energia. In Sicilia i fornitori di ultima istanza in ordine di merito sono: Enel Energia S.p.A ed Hera Comm S.p.A.

2- Cosa ne pensa dei Gruppi d’acquisto?

Condivido la definizione di Gruppi d’acquisto per chi non lo sapesse: I Gruppi di Acquisto energia sono soggetti associativi costituiti con la finalità di selezionare uno o più venditori per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali riuniti nel Gruppo, senza divenire controparte del contratto di somministrazione di energia. Attualmente visto l’andamento del mercato luce e gas, penso che venga meno una componente essenziale del gruppo d’acquisto, ovvero la competitività. Un anno fa, all’interno del mercato libero, si trovavano tante offerte a prezzo bloccato, la competitività era molto alta e ciascun fornitore proponeva il “prezzo migliore”, facendo sempre riferimento al costo di mercato dell’energia che si manteneva attorno i 10/12 centesimi a kwh e 0,60/0,80 centesimi per ogni smc (metro cubo gas). Far parte di un gruppo d’acquisto consentiva di bloccare il prezzo dell’energia e del gas, a cifre molto competitive. Oggi lo scenario è totalmente diverso, in quanto quasi tutti i fornitori del mercato libero, propongono tariffe indicizzate, che seguono quindi il valore PUN (prezzo unico nazionale per la luce) ed il valore PSV (punto virtuale di scambio per il gas). Viene in parte meno la competitività, il mercato libero si erge quasi a mercato alternativo, rispetto al mercato tutelato. Ad oggi, rebus sic stantibus, non penso faccia molta differenza far parte di un gruppo d’acquisto, visto che per la maggior parte dei casi, verranno proposte tariffe indicizzate, probabilmente l’unica cosa che si potrebbe ottenere è uno spread più basso. Basta pensare al fatto che oggi, i pochi fornitori che bloccano il prezzo, lo fanno a cifre pari a 0,45 centesimi a kwh e 1,90 centesimi per smc. Non credo che il gruppo d’acquisto riesca a proporre cifre inferiori, dovendosi comunque confrontare con un mercato fatto di valori ancora alti. Probabilmente per delle differenze importanti, rispetto al presente, bisognerà attendere la primavera del 2023. Se il mercato dovesse continuare a scendere, come è accaduto negli ultimi due mesi, il 2023 potrebbe riaprire la scena a tariffe bloccate a prezzi competitivi e più bassi rispetto ad oggi.

3- Ho fatto un nuovo contratto luce ma, vorrei annullarlo anche se sono trascorsi 14 giorni dalla stipula. Cosa posso fare?

In questo caso, non può essere più esercitato il diritto di ripensamento, considerato che sono trascorsi i 14 giorni concessi. Se si è resa conto che il nuovo contratto sottoscritto presenta delle condizioni economiche peggiorative rispetto il suo attuale fornitore, trascorsi i 14 giorni, Lei non può più tornare alle condizioni economiche che aveva prima della sottoscrizione del nuovo contratto. Può esercitare quindi il diritto di recesso, una soluzione utile anche per rescindere il contratto di fornitura e cambiare il gestore. Si tratta di un diritto concesso ad ogni cliente, che potrà esercitarlo rispettando i termini di preavviso e le modalità stabilite dall’Arera entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio. Ad esempio, può sottoscrivere un nuovo contratto, in questo caso il nuovo fornitore recede per conto suo con il vecchio fornitore (del quale si è pentita) sicchè la nuova società di vendita dovrà inviare la richiesta di recesso per il cliente entro il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Eviterà in questo modo la ricezione di fattura luce da parte del competitor con il quale ha sottoscritto il contratto e del quale si è pentita. Dunque il diritto di ripensamento Le consente di poter conservare le condizioni economiche antecedenti alla stipula del nuovo contratto “peggiorativo”; il diritto di recesso Le consente di recedere dal nuovo contratto”peggiorativo” ma non sempre di conservare le condizioni economiche che aveva prima della sottoscrizione dello stesso. Le consiglio di contattare tempestivamente il suo attuale fornitore e comprendere se può esso stesso, esercitare per Lei il diritto di recesso, anche tramite la stipula di un nuovo contratto se, dovesse essere necessario. In modo da poter evitare il proseguimento del contratto peggiorativo.

4- Quanto tempo ci vuole per cambiare fornitore?

Il passaggio al nuovo fornitore richiede uno o due mesi di tempo. Durante questo periodo, il nuovo fornitore avviserà quello precedente e si occuperà di tutti gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio, compreso anche il reperimento della documentazione necessaria. Si può procedere anche con l’esecuzione anticipata, se l’utente che intende cambiare fornitore ne fa espressa richiesta al fornitore entrante, al momento della stipula del nuovo contratto. In tal caso, il Cliente richiede espressamente che le procedure per dar corso all’attivazione vengano avviate subito, ossia prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Anche nel caso di “Richiesta di esecuzione anticipata del contratto”, per il Cliente sarà sempre possibile esercitare il diritto di ripensamento.

“Pillole di energia” è il blog di Corin Virgilio, consulente ed esperta del mondo energetico0

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