Breve guida al Green Pass sui luoghi di lavoro dopo la fine dello stato di emergenza

Termina lo stato di emergenza, quali cambiamenti sono previsti? Torna "Il lavoro, spiegato bene", il blog del consulente del lavoro ed euro-progettista Sergio Villabuona

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Con la cessazione dello stato di emergenza cambia anche la disciplina per il contrasto alla diffusione del coronavirus sui luoghi di lavoro.

Vediamo quali sono le principali novità.

Accesso ai luoghi di lavoro
Fino al 30 aprile 2022 sarà necessario il Green Pass per accedere al luogo di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Conseguentemente, sono confermate le disposizioni in caso di mancanza della certificazione: il lavoratore senza certificazione è considerato assente ingiustificato; è possibile, nel settore privato, sostituire il lavoratore sospeso per periodi rinnovabili.

Lavoratori ultracinquantenni
Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni (che sono sottoposti all’obbligo di vaccinazione) possono accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base: rimane, tuttavia, confermato l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la relativa sanzione in caso di inadempimento (€ 100).

Obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale continua ad essere previsto:
– fino al 31 dicembre 2022, per il personale sanitario;
– fino al 15 giugno 2022, per tutti gli altri soggetti obbligati (comparto scuola, difesa, soccorso, ecc.).

Smart working
Fino al 30 giugno 2022 sarà possibile attivare lo smart working in modalità semplificata, quindi senza necessità di accordo individuale.

Sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogata al prossimo 30 giugno anche la disposizione che prevede, per i datori di lavoro, l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.

Obbligo di mascherine al chiuso
Fino al 30 aprile 2022 viene confermato l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso. In ambito lavorativo, fino alla medesima data, le mascherine di tipo chirurgico vengono considerate Dispositivi di Protezione Individuale, anche per i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari.

Dalla “quarantena da contatto” all’autosorveglianza
Dal 1° aprile 2022, l’obbligo riguarderà solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie. Al posto della “quarantena da contatto” si prevede l’autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto. In caso di sintomi, si dovrà effettuare un tampone rapido o molecolare, da ripetere dopo 5 giorni dall’ultimo contatto se ancora sintomatici.

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