Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha annullato un’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani nei confronti di un imprenditore agricolo di Marsala, titolare di una ditta individuale.
La Prima Sezione del TAR ha accolto il ricorso presentato dall’interessato, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, riconoscendo la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla normativa antimafia.
Al centro della controversia la mancata comunicazione personale dell’avvio del procedimento che aveva portato all’adozione dell’interdittiva. La Prefettura – si legge nella nota diffusa alla stampa dai legali – aveva svolto un’attività istruttoria in contraddittorio con l’imprenditore, ma nell’ambito di un procedimento differente, riguardante una società cooperativa della quale lo stesso è presidente.
Secondo la tesi sostenuta dagli avvocati, la partecipazione dell’imprenditore al procedimento relativo alla cooperativa non poteva sostituire le garanzie previste per quello autonomo riguardante la sua ditta individuale. Una posizione condivisa dai giudici amministrativi che hanno rilevato come il Ministero dell’Interno non avesse dimostrato l’effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento conclusosi con l’interdittiva contestata.
Nella sentenza, pubblicata oggi, il TAR ha richiamato l’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, che prevede, salvo particolari esigenze di celerità, l’obbligo per il Prefetto di comunicare all’interessato gli elementi alla base della possibile adozione di un provvedimento interdittivo. La disposizione riconosce, inoltre, la possibilità di presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltati prima della decisione.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, disponendo l’annullamento dell’informativa antimafia. La pronuncia ribadisce l’importanza del rispetto delle garanzie di partecipazione anche nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, nei quali le esigenze di tutela della sicurezza pubblica devono comunque confrontarsi con i diritti riconosciuti dalla legge ai soggetti interessati.
Per l’imprenditore marsalese, la decisione rappresenta un risultato significativo, poiché l’annullamento dell’interdittiva gli consentirà di riprendere regolarmente la propria attività anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. La vicenda evidenzia inoltre il ruolo del contraddittorio procedimentale e la necessità che ogni provvedimento amministrativo venga adottato nel rispetto delle specifiche garanzie previste dall’ordinamento.













