Approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi Covid e indurre le categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione alla vaccinazione.
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario che è stato così equiparato a quello scolastico.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022″.
I lavoratori over 50 non in possesso del Super green pass ” sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Per le violazioni sul Super green pass per i lavoratori over 50 “la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
Raccomandato il massimo utilizzo dello smart working nelle prossime settimane, sia nel pubblico sia nel privato. “Abbiamo preso una decisione straordinaria”, ha dichiarato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, al termine del Consiglio dei ministri.
Cambiano anche le regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole. Per la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di 10 giorni. Alle elementari, invece, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci giorni. Per quanto riguarda la medie e gli istituti superiori fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
Secondo le nuove regole, inoltre, la certificazione verde base sarà necessaria, per esempio, per andare dal parrucchiere e dall’estetista e per entrare in banche, negozi e uffici pubblici. Dal 1° febbraio al 15 giugno saranno infatti tenuti a esibire all’ingresso il green pass base- cioè quell ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone antigenico o molecolare negativo – i clienti, oltre che i lavoratori di servizi bancari e finanziari, negozi e centri commerciali, uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni, servizi pubblici (come Poste, Inps e Inail).
Scatterà invece già il 20 gennaio, sempre fino al 15 giugno, l’obbligo di vaccinazione, guarigione o tampone negativo per i clienti e i lavoratori dei servizi alla persona come estetisti e parrucchieri.
Chi non ha il green pass potrà accedere ad attività essenziali come farmacie e negozi di alimentari (perciò anche i supermercati).
Va ricordato inoltre che, ai sensi del decreto entrato in vigore il 31 dicembre, dal 10 gennaio al 31 marzo chi non possiede il super green pass non potrà più né salire sui mezzi di trasporto – inclusi quelli locali e regionali – né frequentare spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; ristoranti e bar al chiuso e all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.