utilizzo, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, di un box situato all’interno della tribuna coperta dello stadio, completo di impianto elettrico e connessione wi-fi.
L’importo complessivo richiesto era di 54.900 euro. Conforti Srl aveva però contestato radicalmente la pretesa, sostenendo che non fosse mai stato concordato alcun corrispettivo per l’utilizzo dello spazio. La società aveva inoltre evidenziato di avere effettuato per oltre quarant’anni le radiocronache delle partite del Trapani senza che fosse mai stato richiesto un pagamento per l’uso dei locali destinati all’attività giornalistica.
Dall’altra parte, il F.C. Trapani 1905 aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l’utilizzo esclusivo del box e delle relative utenze facesse sorgere il diritto al pagamento. Il passaggio decisivo della sentenza riguarda il valore probatorio della fattura. Il Tribunale chiarisce che una fattura commerciale, quando viene contestata, non costituisce di per sé prova piena del credito. In altre parole, non basta emettere una fattura per dimostrare automaticamente l’esistenza di un obbligo di pagamento.
Secondo la giudice, a fronte della contestazione della Conforti Srl, il F.C. Trapani 1905 avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un preciso accordo contrattuale a titolo oneroso, con l’indicazione dell’obbligo di pagamento e del relativo importo. Ma quella prova non è stata fornita. La società calcistica, si legge nella sentenza, si è limitata alla produzione della fattura senza dimostrare l’esistenza del titolo contrattuale posto alla base della richiesta economica. Nemmeno il richiamo alle utenze ha salvato la pretesa. Il Tribunale ha rilevato l’assenza sia della documentazione sugli effettivi costi sostenuti, sia di uno specifico obbligo contrattuale di rimborso a carico della Conforti Srl.
La conclusione è stata conseguenziale: il credito azionato è stato ritenuto privo di elementi idonei a sostenerlo. Il Tribunale ha quindi accolto l’opposizione della Conforti Srl e revocato il decreto ingiuntivo n. 222/2025. Non solo. Il Trapani è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite in favore della Conforti Srl, quantificate in 9.142 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Un po’ alla volta, la chiesa sta tornando al centro del villaggio. Chissà, magari torneranno anche le radiocronache. Ne parlerò con l’editore.