La gestione della movida non può avvenire nel vuoto normativo né essere affidata a soluzioni temporanee e straordinarie.
Su questo principio il TAR Sicilia – Sezione di Palermo ha fondato la sentenza con cui ha dichiarato illegittima l’inerzia del Comune di Trapani in materia di tutela dall’inquinamento acustico a seguito del ricorso promosso dai cittadini del centro storico riuniti nel Comitato Centro Storico di Trapani.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso relativa all’ordinanza sindacale del maggio 2025, perché ritirata in autotutela dal Comune, ma ha ritenuto fondata e ammissibile l’azione contro il silenzio-inadempimento dell’Ente, affermando che l’adozione degli atti previsti dall’articolo 6 della legge 447 del 1995 costituisce un obbligo doveroso, non più rinviabile.
Secondo i giudici, il Comune non può gestire un fenomeno strutturale come la movida attraverso ordinanze contingibili e urgenti ripetute nel tempo, ma deve dotarsi di una pianificazione ordinaria capace di bilanciare sviluppo economico, tutela della salute, diritto al riposo e qualità della vita urbana.
La sentenza riconosce ai ricorrenti un interesse legittimo qualificato e differenziato e ribadisce che l’inerzia amministrativa, protratta per anni, è illegittima.
Oltre all’ordine di provvedere entro sei mesi, il TAR ha condannato il Comune di Trapani al pagamento delle spese di giudizio, segnando una decisione destinata ad avere riflessi rilevanti non solo sul piano locale ma anche come riferimento per altre realtà urbane alle prese con la gestione dell’inquinamento acustico e della convivenza tra residenti e attività di intrattenimento.
Il Comune dovrà dotarsi del Piano di zonizzazione acustica, approvare il Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e adeguare i regolamenti locali alle norme vigenti in materia di rumore: si tratta di atti dovuti e non facoltativi, non sostituibili da ordinanze contingibili e urgenti.
La sentenza afferma che non esiste una contrapposizione tra diritto al riposo dei residenti e attività economiche, ma la necessità di applicare la legge per governare fenomeni strutturali come la movida quando sono in gioco diritti fondamentali quali la salute, il riposo e la qualità della vita urbana.
Il ricorso nasce dall’iniziativa di residenti, operatori economici e titolari di strutture ricettive che hanno chiesto regole chiare per una convivenza equilibrata, come sottolineato dal presidente del Comitato Alberto Catania, secondo cui senza pianificazione i conflitti diventano cronici e i diritti restano sospesi.
I legali del Comitato, Donato D’Angelo ed Elisabetta Abelardi, hanno evidenziato la portata generale della decisione che ribadisce come l’inerzia amministrativa in presenza di obblighi normativi sia illegittima, un principio che riguarda molte città italiane.
La pronuncia su Trapani si inserisce, infatti, in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, confermato da recenti sentenze a Napoli e Milano, dove è stato riconosciuto l’impatto del rumore notturno sulla salute dei cittadini e la responsabilità degli enti locali nella gestione del fenomeno.
Il Comune di Trapani ha sei mesi di tempo per colmare un vuoto normativo che dura da anni e riportare la convivenza urbana nell’alveo della legalità. L’incarico è stato già affidato all’architetto Nicola Campanella di Marsala.
Qui sotto il testo integrale della pronuncia del TAR

















