Autovelox, censimento concluso: dispositivi non registrati spenti e multe nulle

Si è chiuso il 28 novembre il censimento nazionale degli autovelox previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da ieri, 29 novembre, tutti i Comuni, gli Enti locali e le Forze dell’Ordine che non hanno inserito i dati dei propri dispositivi nella piattaforma ministeriale devono spegnere gli apparecchi poiché ogni sanzione elevata da strumenti non registrati sarà nulla. A ricordarlo è il Codacons, dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati da parte del Mit.

La portata economica legata al controllo elettronico della velocità rimane imponente: nelle principali 20 città italiane sfiora ogni anno cifre milionarie. Proprio per questo il decreto del Ministero ha imposto una procedura stringente, attraverso cui gli Enti devono comunicare posizione, modello, conformità e omologazione dei dispositivi entro sessanta giorni dalla piattaforma attivata.
La norma parla chiaro: l’inserimento dei dati è “condizione necessaria per il legittimo utilizzo” degli autovelox.

Lo spegnimento obbligatorio dei dispositivi non censiti arriva in un contesto già complicato dal tema dell’omologazione. Il cosiddetto “caos autovelox” prosegue infatti da oltre un anno e mezzo, da quando la Cassazione, nell’aprile 2024, ha stabilito che le multe elevate con apparecchi approvati ma non omologati sono da considerarsi nulle.

Secondo le stime diffuse dal Codacons, quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili non disporrebbe dell’omologazione prescritta, soprattutto tra quelli collocati prima del 2017, anno in cui è cambiata la disciplina tecnica di riferimento. Una situazione che ha prodotto migliaia di ricorsi in tutto il Paese, gravando ulteriormente su enti locali e cittadini.

In questo quadro interviene il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, che richiama la necessità di riportare ordine sul piano tecnico e giuridico. Secondo Tanasi è indispensabile che le Amministrazioni garantiscano l’uso esclusivo di dispositivi perfettamente conformi, regolarmente registrati e provvisti di omologazione.

La mancata registrazione rende infatti il dispositivo inutilizzabile e priva di validità le sanzioni, mentre l’uso di strumenti non omologati costituisce un vizio strutturale dell’accertamento, con inevitabili ripercussioni in sede di contenzioso.

Tanasi sottolinea che occorre ristabilire certezza del diritto e uniformità operativa, affinché la rilevazione elettronica della velocità torni a essere un presidio di sicurezza e non un terreno di scontro tra cittadini e istituzioni.

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